Art. 12.

      1. L'ANGERIR esercita le funzioni e svolge i compiti di cui all'articolo 4 con i mezzi finanziari derivanti:

          a) dal contributo dello Stato;

          b) dai finanziamenti relativi ai programmi di tutela ambientale, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

          c) dai proventi delle proprie attività;

          d) dal contributo di enti e di privati;

          e) dal contributo annuo delle società o degli enti interessati alla produzione, alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica, in ragione di 0,01 centesimi di euro per kWh per ciascuno di essi;

          f) dal proprio patrimonio.

      2. Il contributo dello Stato per le attività dell'ANGERIR, negli esercizi 2006-2008, è assegnato nella misura rispettivamente di 25, 30 e 40 milioni di euro annui.

 

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      3. A decorrere dall'anno 2009, agli oneri relativi alle spese di gestione e di investimento dell'ANGERIR, si provvede annualmente con la legge finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nella misura definita dal piano programmatico e finanziario triennale di cui all'articolo 5, comma 5, lettera b) della presente legge.
      4. Sono assegnate all'ANGERIR nella misura del 50,1 per cento le azioni, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, delle società costituite per lo smaltimento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile nonché le attività connesse e conseguenti.