1. L'ANGERIR esercita le funzioni e svolge i compiti di cui all'articolo 4 con i mezzi finanziari derivanti:
a) dal contributo dello Stato;
b) dai finanziamenti relativi ai programmi di tutela ambientale, di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) dai proventi delle proprie attività;
d) dal contributo di enti e di privati;
e) dal contributo annuo delle società o degli enti interessati alla produzione, alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica, in ragione di 0,01 centesimi di euro per kWh per ciascuno di essi;
f) dal proprio patrimonio.
2. Il contributo dello Stato per le attività dell'ANGERIR, negli esercizi 2006-2008, è assegnato nella misura rispettivamente di 25, 30 e 40 milioni di euro annui.